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STATUTO DEL COMUNE DI CANTELLO

INDICE

PARTE I: ELEMENTI COSTITUTIVIPremessaArt. 1 – Autonomia statutaria
Art. 2 – Il Comune
Art. 3 – Stemma e gonfalone
Art. 4 – Principi, finalità e funzioni

TITOLO IORGANI ELETTIVI DEL COMUNE E LORO ORGANIZZAZIONECAPO IArt. 5 – Organi
Art. 6 – Consiglio Comunale
Art. 7 – Competenze e attribuzioni
Art. 8 – Sessioni e convocazioni
Art. 9 – Consiglieri
Art. 10 – Diritti e doveri dei Consiglieri e loro decadenza
Art. 11 – Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo
Art. 12 – Pubblicità delle spese elettoraliCAPO IIArt. 13 – Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 14 – Giunta Comunale
Art. 15 – Funzionamento e competenze della Giunta
Art. 16 – Mozione di sfiducia
Art. 17 – Dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del SindacoCAPO III
Art. 18 – Il Sindaco
Art. 19 – Attribuzioni di amministrazione e di controllo
Art. 20 – Attribuzioni di organizzazione
Art. 21 – Vice-SindacoCAPO IVArt. 22 – Commissioni obbligatorie
Art. 23 – Commissioni permanenti e speciali
Art. 24 – Commissioni di garanzia e controllo
TITOLO IIORGANI BUROCRATICI ED UFFICIArt. 25 – Attività amministrative
Art. 26 – Principi strutturali e organizzativi degli uffici e del personale
Art. 27 – Responsabili degli uffici – competenze
Art. 28 – Segretario Comunale - nomina e revoca
Art. 29 – Attribuzioni e compiti
Art. 30 – Attribuzioni di direzione e coordinamento
Art. 31 – Attribuzioni di legalità e garanzia
TITOLO IIISERVIZIArt. 32 – Forme di gestione
Art. 33 – Gestione in economia
Art. 34 – Azienda speciale
Art. 35 – Istituzione
Art. 36 – Consigli di amministrazione
Art. 37 – Presidente
Art. 38 – Nomina e revoca
Art. 39 – Gestioni associate dei servizi e delle funzioni
TITOLO IVCONTROLLO INTERNO

Art. 40 – Principi e criteri
Art. 41 – Revisore dei conti
Art. 42 – Controllo di gestione


PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE


TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE –
FORME ASSOCIATIVE E COLLABORATIVE

Art. 43 – Principi di cooperazione
Art. 44 – Consorzi e convenzioni
Art. 45 – Accordi di programma


TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE –
ACCESSO ED INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 46 – Partecipazione
Art. 47 – Consultazioni
Art. 48 – Istanze
Art. 49 – Petizioni
Art. 50 – Proposte
Art. 51 – Associazionismo e partecipazione
Art. 52 – Organismi di partecipazione
Art. 53 – Referendum
Art. 54 – Effetti del referendum
Art. 55 – Diritto d’accesso agli atti, documenti amministrativi e relativi allegati
Art. 56 – Diritto di informazione
Art. 57 – Elezione del Difensore Civico
Art. 58 – Incompatibilità e decadenza
Art. 59 – Mezzi e prerogative
Art. 60 – Rapporti con il Consiglio


TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA E POTESTA’ REGOLAMENTARE

Art. 61 – Statuto
Art. 62 – Regolamenti
Art. 63 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 64 – Norme finali

PARTE I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Premessa

La comunità di Cantello con Ligurno e Gaggiolo affonda le sue radici in tempi lontani. Al di là dell’ara (che figura nel suo stemma) con l’epigrafe studiata, pubblicata da Theodor Mommsen (giurista filologo, storico ed epigrafista) e catalogata col numero 5449, o del placito che nell’aprile dell’anno 844 si tenne nell’oratorio di Santa Maria (attuale Chiesa del cimitero), vi sono documenti che citano alcuni suoi abitanti:
- 1196, maggio 30 – “Dominicus, Magister de Livurno”;
- 1218, maggio 7 - “Amaricus del loco Cazono”;
tanto per citare i più antichi rintracciati.
Ad uno dei più illustri figli di questa comunità spetta il merito di averla fatta conoscere anche fuori dai confini, “Ingenius clarus”, come si legge sulla lapide che circonda l’ideatore ed architetto del duomo di Modena.
Il “mirabile artifex, mirificus aedificator” è Lanfranco da Ligurno che iniziò i lavori nel 1099 e li condusse almeno sino al 1106. Lanfranco è fra l’altro esecutore del Chiostro di Voltorre.
Comunità antica dunque, emergente nella Pieve di Arcisate di cui ha sempre fatto parte. Nel 1469 “Anziano della Pieve” (chi aveva il potere-dovere di riunire i rappresentanti di tutte le comunità per trattare gli affari di comune interesse), non ancora infeudata, era Lampugnano de Pusterla del Quondam Signor Luca, abitante a Cazzone.
Nel 1574 Arcisate, capopieve, contava 652 abitanti: nello stesso anno Cazzone con Ligurno, Gaggiolo e Velmaio ne contavano 687.
Anche successivamente: nel 1805 quando gli abitanti di Arcisate erano 1007 quelli di questa comunità assommavano a 1318. Poco prima dell’unità d’Italia, nel 1859, Arcisate (sede del Mandamento) aveva 1486 abitanti contro i 2043 di Cazzone con Ligurno, Gaggiolo e Velmaio. Il paragone con Arcisate che politicamente era il centro maggiore della valle è significativo per dimostrare l’entità della comunità rinsaldato il sentimento di unità mitigando quello del campanilismo che spesso è stato nocivo a molti paesi del Ducato. Uno di questi eventi fu quell’illogico confine voluto dai XII Lodevoli Cantoni Elvetici nel secolo XVI che fomentò tensioni e scontri tra paesi limitrofi che da secoli avevano gli stessi usi e costumi, la stessa lingua, lo stesso dialetto.
Ciò nonostante questa comunità ha mantenuto la sua identità che conserva gelosamente, sia pure nell’ottica moderna di un’Europa senza barriere, barriere che aveva subìto, ma mai condiviso.
Durante la sua lunga storia ha pagato un notevole contributo alla unità ed alla difesa della Nazione: ne fanno fede i suoi caduti, da quelli delle guerre di indipendenza agli 88 giovani che non sono più tornati dalle guerre succedutesi nella prima metà di questo secolo.
Negli ultimi cento anni la comunità ha avuto due lievi modifiche:
- con Regio Decreto 18 luglio 1895, n. 175 ha mutato la denominazione di Cazzone con quella di Cantello, toponimo quest’ultimo esistente sul suo territorio già nel XVI secolo;
- con D.P.R. 4 aprile 1968, per ragioni logistiche, Velmaio con i suoi 195 abitanti ed i suoi Kmq. 1,44455 di territorio è stato staccato dal Comune di Cantello ed aggregato a quello di Arcisate.
E’ con questa premessa millenaria, che la Comunità di Cantello con Ligurno e Gaggiolo s’incammina verso il futuro.

Art. 1 – Autonomia statutaria

Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e dell'azione amministrativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.


Art. 2 – Il Comune

Il Comune di Cantello è un Ente locale autonomo, dotato di personalità giuridica e di diritto pubblico, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Il Comune rappresenta la comunità di Cantello nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Varese e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Il territorio del Comune, costituito da Cantello, Ligurno e Gaggiolo, si estende per Kmq. 9,5.
La sua sede è in Piazza Monte Grappa, ove si svolgono le adunanze degli organi collegiali; per particolari esigenze, le stesse possono svolgersi anche in luoghi diversi, previa decisione del Consiglio Comunale.


Art. 3 – Stemma e gonfalone

Lo stemma ed il gonfalone costituiscono i segni distintivi della comunità amministrata.
Lo stemma comunale raffigura uno scudo d’azzurro, all’ara votiva romana di pietra, gradinata di due, sormontata da due spade d’argento guarnite di oro, passate in croce di Sant’Andrea. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussiste un pubblico interesse.
Il gonfalone comunale è costituito da un drappo partito di giallo e di azzurro caricato dell’arma sopra descritta e ornato di ricchi fregi d’argento. Nella parte alta reca l’iscrizione centrata in oro: Comune di Cantello. Le parti in metallo, le boccole, le frange ed i nastri sono argentati, l’asta verticale è argentata e guarnita con cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali. Il gonfalone verrà esposto, unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea, secondo le disposizioni della legge 05/02/1998, n. 22.


Art. 4 – Principi, finalità e funzioni

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e delle Comunità Europee ed esercita le funzioni proprie e quelle ad esso attribuite o delegate, nel rispetto della Costituzione.
Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cantello ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui, al fine di garantire a tutti i cittadini senza discriminazioni di razza, religione, sesso e credo politico, i medesimi diritti;
b) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali, in funzione di una sempre più alta qualità della vita anche attraverso la programmazione e lo sviluppo educativo, in memoria della propria identità storica;
c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, al fine di garantire, in collaborazione con tutte le associazioni esistenti sul territorio, un sistema integrato di sicurezza sociale e promozione della salute;
d) sostegno dello sviluppo integrale dell’individuo attraverso la promozione del diritto allo studio, delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
e) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica e tutela delle attività agricole, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
f) valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale per un progressivo sviluppo ecologico, al fine di garantire condizioni di vita equilibrate tra territorio e necessità e ricreare una coscienza civica sempre più consapevole del bene comune.
Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
Il Comune si impegna a collaborare con ogni idonea iniziativa tendente a favorire l’integrazione europea, nel rispetto degli accordi internazionali.
Per le comuni radici storiche, la municipalità cantellese favorisce i rapporti culturali, sociali ed economici con il Canton Ticino.

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE E LORO ORGANIZZAZIONE

CAPO I

Art. 5 - Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
La Giunta è nominata dal Sindaco e gli Assessori sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza. Spettano agli organi elettivi - il Sindaco ed il Consiglio - la funzione di rappresentanza democratica della comunità ed il perseguimento dei fini generali fissati dallo Statuto.
Il Sindaco e la Giunta hanno funzioni d'amministrazione generale ed attuano gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune di Cantello.
I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.


Art. 6 - Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale nei limiti e modalità disciplinate dal rispettivo regolamento, che garantisce i necessari mezzi e risorse per un compiuto funzionamento.
Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.


Art. 7 - Competenze e attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
Il suo funzionamento è improntato ai principi di democraticità e pubblicità.

Il Consiglio ha competenza quanto agli atti fondamentali nonché di programmazione e pianificazione.
Nell'adozione di tali atti fondamentali persegue il raccordo con i livelli di programmazione provinciale, regionale e statale nonché comunitaria.
Tali atti devono contenere l'individuazione delle finalità collettive da raggiungere nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse.


Art. 8 - Sessioni e convocazioni

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche dell’azione amministrativa, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
Per le sessioni ordinarie l'avviso con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza, non conteggiandosi nei cinque giorni né il giorno dell'avvenuta notifica né dell'effettiva adunanza.
Per le sessioni straordinarie l'avviso di cui sopra deve essere notificato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza, nel rispetto delle modalità sopra riportate.
E' prevista la convocazione, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, senza rispettare i termini in precedenza indicati.
Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che presiede i lavori secondo le norme del rispettivo regolamento.
Le proposte di deliberazione con la relativa documentazione riguardanti i singoli argomenti posti all’ordine del giorno sono messe a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la seduta consiliare.
Per la validità delle sedute è obbligatoria la presenza di sei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neo – eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione per verificare la convalida degli eletti ed approvare un documento di indirizzo contenente le linee programmatiche del mandato amministrativo.
La seduta è presieduta dal Sindaco. In mancanza di convocazione, questa viene effettuata dal Prefetto in via sostitutiva.


Art. 9 - Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità con la quale costantemente si rapportano senza vincolo di mandato imperativo.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo.
Non si dà luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.


Art. 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri e loro decadenza

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; le relative modalità sono fissate dal regolamento del Consiglio Comunale.
I Consiglieri hanno altresì diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nei termini e con le modalità stabiliti dal precisato regolamento.
Al Consigliere Comunale competono poteri e funzioni di indirizzo e di controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Consiglio Comunale come previsto dall’art. 7.
L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'osservanza delle procedure stabilite dalla legge.
Ogni emendamento che comporti nuove spese deve indicare i possibili mezzi per far fronte alle maggiori spese o alle minori entrate.
Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
In caso di mancata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, lo stesso è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere superiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
In caso di decadenza di un Consigliere, si procede alla sua surroga.
Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono definite dal Consiglio Comunale nella misura stabilita dalla legge.

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purchè non vi siano conflitti di interesse con l’Ente.


Art. 11 - Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo.

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
Ciascun gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere candidato Sindaco ovvero il Consigliere più "anziano" del gruppo.
La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco, il quale, nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore; la conferenza dei capigruppo costituisce ad ogni effetto commissione consiliare permanente; la conferenza dei capigruppo si riunisce su convocazione del Sindaco o su richiesta di un capogruppo.
Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.


Art. 12 – Pubblicità delle spese elettorali

Venti giorni prima della data delle elezioni, per ciascuna lista deve essere presentata una dichiarazione preventiva di spesa elettorale cui essa intende vincolarsi; tale bilancio deve essere pubblicizzato attraverso affissione all’albo pretorio del Comune.
Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale deve essere presentato un rendiconto delle spese sostenute, da pubblicarsi all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

CAPO II

Art. 13 - Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente nel rispetto del numero dei Consiglieri previsti dal terzultimo capoverso dell’art. 8 ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova nei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito, temporaneamente, da un componente del collegio nominato dal Sindaco.
I verbali delle sedute sia di Giunta Comunale, che di Consiglio Comunale, sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
I processi verbali ovvero le deliberazioni consiliari delle riunioni precedenti, depositati presso la segreteria comunale in libera visione dei Consiglieri, possono essere dati per letti in una seduta successiva alla loro adozione.
I consiglieri possono in ogni caso chiedere la parola per proporre rettifiche ai verbali ovvero alle deliberazioni.
Quando invece ai verbali ovvero alle deliberazioni non vengono fatte osservazioni essi si intendono approvati, mentre le eventuali proposte di rettifica, qualora il presidente lo ritenga necessario, verranno messe in votazione e se approvate verranno annotate sul verbale della seduta in corso.
In sede di approvazione dei verbali precedenti non potrà comunque riaprirsi la discussione sulle questioni già decise o modificarsi le decisioni prese.


Art. 14 - Giunta Comunale

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.
Adotta, nel rispetto delle proprie competenze, tutti gli atti diretti a raggiungere gli indirizzi che l'Ente ha programmato.
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque Assessori.
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati relativamente alla materia loro delegata.
Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
Degli Assessori, uno potrà essere nominato anche tra cittadini non Consiglieri, purchè sia eleggibile ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e di documentati requisiti di prestigio e professionalità.

L’Assessore esterno può partecipare alle sedute consiliari per illustrare argomenti concernenti la propria delega, ma non ha diritto alla votazione sugli argomenti discussi.


Art. 15 - Funzionamento e competenze della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici.
Essa collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge.


Art. 16 - Mozione di sfiducia

La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione di sfiducia viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle vigenti leggi.


Art. 17 - Dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.
In caso di dimissioni presentate dal Sindaco le stesse sono irrevocabili ed efficaci trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

Le dimissioni del Sindaco comportano lo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un Commissario prefettizio.

CAPO III

Art. 18 - Sindaco

Il Sindaco, oltre alle funzioni attribuitegli quale ufficiale di Governo, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune ed esercita tutte le funzioni di rappresentanza, di sovraintendenza e di amministrazione.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
La legge disciplina le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio, lo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune e va portata a tracolla.
Il Sindaco è il garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto, dell’osservanza dei regolamenti.


Art. 19 - Attribuzioni di amministrazione e di controllo

Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente ed ha facoltà di delega;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) nomina il Segretario Comunale e gli impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) revoca il Segretario Comunale per gravi violazioni di doveri d'ufficio;
g) può concludere accordi di natura non gestionale con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
i) adotta ordinanze contingibili ed urgenti e quant'altro previsto dell'art. 38 della Legge 142/90, oltre alla competenza in materia di informazione della popolazione in situazioni di pericolo per calamità naturali di cui al DPR 6/2/1991 n. 6;

l) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
m) nomina, qualora il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi lo preveda, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore al suo mandato, dirigente di alta specializzazione;
n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non attribuiti dalla legge e dal regolamento al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici;
o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, l'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
p) fa pervenire all'ufficio del Segretario l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
q) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
r) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
s) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le istituzioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
t) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici;
u) nomina e revoca il Messo Notificatore;
v) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e istituzioni del Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
w) promuove, per quanto di competenza comunale, iniziative idonee a garantire strutture e mezzi per l'istruzione pubblica di ogni grado, riconoscendo la valenza primaria del processo formativo dell'individuo e quindi della comunità;
x) dà direttive e vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
y) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità previste per gli stessi dal presente Statuto.


Art. 20 - Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco, oltre alle funzioni stabilite dalla legge:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta di convocazione del Consiglio è formulata da 1/5 dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalla legge;
d) dispone la convocazione della Giunta, la presiede e propone gli argomenti da trattare;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale.


Art. 21 - Vice-Sindaco

Il Vice-Sindaco è l'Assessore che viene nominato tale dal Sindaco e riceve dallo stesso la delega generale di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
Il Vice-Sindaco svolge anche le funzioni attribuite dall’art. 17, commi 1 – 2 - 3.
Può essere nominato Vice-Sindaco solo un componente del Consiglio Comunale.

CAPO IV

Art. 22 - Commissioni obbligatorie

Le Commissioni previste dalla legge (Commissione Elettorale, Commissione per la nomina dei Giudici Popolari, Commissione Edilizia) sono istituite e disciplinate secondo la normativa in vigore.


Art. 23 - Commissioni permanenti e speciali

Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti e speciali, che hanno compito consultivo.
Il regolamento disciplina il numero delle commissioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione garantendo la rappresentanza dei gruppi elettivi con criterio proporzionale, aperta alla partecipazione di soggetti qualificati ed esperti.
Le commissioni permanenti hanno competenza generale nelle materie loro assegnate, nelle aree funzionalmente attribuite ai diversi Assessorati.
Le commissioni speciali hanno competenza nell'esame delle materie individuate dal Consiglio Comunale.

Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del presidente della commissione, all'interno della stessa;
- le procedure dell'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;
- i rapporti con il Consiglio che le ha elette e con la Giunta.


Art. 24 – Commissioni di garanzia e controllo

Possono essere istituite commissioni di controllo e di garanzia, con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, secondo le previsioni del regolamento.
Le commissioni di controllo verificano, secondo le metodologie del controllo di gestione, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Le commissioni di garanzia verificano la legittimità dell’azione amministrativa con particolare riferimento alla trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza comunale.
Le commissioni di cui al presente articolo sono integralmente composte da Consiglieri Comunali, garantendo la rappresentanza delle liste di minoranza.
Le commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto dal Consiglio Comunale tra i candidati espressi dai gruppi di minoranza.


TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 25 - Attività amministrative

L'attività amministrativa persegue i fini che sono determinati dalla legge e dalla volontà degli organismi comunali secondo le forme previste dal presente Statuto e dalle leggi che regolano il loro funzionamento.
L'attività amministrativa è garantita principalmente dagli uffici comunali i cui funzionari operano con compiti e responsabilità distinti da quelli degli organi politici.
L'attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia e trasparenza secondo il disposto delle leggi che regolano l'azione amministrativa, le strutture burocratiche e lo status dei funzionari.

L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi, deve essere informata ai principi, alle modalità e alle garanzie per il cittadino previste dalla Legge 241/90 e deve, in particolare, essere retta dai seguenti principi:
a) ricerca di forme di partecipazione al procedimento per gli interessati, i controinteressati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, con possibilità di avere accesso alla documentazione nelle forme previste dalla predetta legge;
b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
c) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.


Art. 26 - Principi strutturali e organizzativi degli uffici e del personale

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in servizi anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento dei mezzi, la formazione, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti e le coerenze tra strutture operative e fabbisogni gestionali.
Il Comune può stipulare contratti di diritto pubblico, a tempo determinato, e occasionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, per coprire posti di qualifiche che richiedano particolari specializzazione e professionalità, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.


Art. 27 - Responsabili degli Uffici - Competenze

L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in aree d'attività denominate servizi secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività e dell'unicità dell'azione amministrativa comunale.
Il vertice dell'organizzazione burocratica comunale è costituito dall'ufficio del Segretario Comunale, che a tal fine assicura il raccordo tra l'attività di gestione e quella di governo.
Il Comune si avvale al suo interno di personale al quale viene affidata ampia autonomia gestionale ed organizzativa, al fine di conseguire i risultati che l'organo politico ha programmato di raggiungere.
La titolarità delle funzioni dirigenziali è attribuita ai responsabili dei servizi nominati dal Sindaco tra il personale in servizio che riveste la più elevata qualifica funzionale.

La funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi è esercitata nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, limitatamente alle attribuzioni proprie della struttura organizzativa cui è preposto il titolare della funzione e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate.
A tal fine il regolamento degli uffici e dei servizi individua le aree di servizio cui è preposto un responsabile con compiti di adottare atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nei limiti delle competenze assegnate dalla legge.


Art. 28 - Segretario Comunale - nomina e revoca

Il Comune ha un Segretario titolare - funzionario pubblico - nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, scelto tra gli iscritti all'apposito albo regionale.
La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di proclamazione del Sindaco. Decorso il suddetto periodo, il Segretario risulta confermato.
E' possibile la revoca del Segretario in caso di violazione, da parte dello stesso, dei doveri d'ufficio.
Tale revoca viene prevista con delibera dell'organo esecutivo e disposta con provvedimento del Sindaco in cui sono indicate le motivazioni che stanno alla base di tale decisione.


Art. 29 - Attribuzioni e compiti

Il Segretario Comunale nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo, funzioni e competenze, è l'organo burocratico che sovrintende ed assicura il compiuto svolgimento delle funzioni di amministrazione dei responsabili degli uffici e dei servizi coordinandone l'attività salvo l'eventuale presenza di un Direttore Generale nominato con provvedimento sindacale.
Al Segretario oltre a collaborare con l'amministrazione con cui allaccia un rapporto fiduciario per il raggiungimento degli obiettivi programmati, prestando la propria assistenza giuridico - amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti, compete:
a) fornire, su richiesta, assistenza giuridico - amministrativa ai componenti gli organi comunali ed ai titolari della funzione dirigenziale;
b) la verbalizzazione delle sedute di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
d) la partecipazione alle commissioni di gara e di concorso in qualità di esperto o presidente, in assenza del responsabile del servizio previo provvedimento di nomina da parte dell'organo esecutivo;
e) la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
f) l'attribuzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto della normativa prevista dal CCNL;

g) surroga, per incarico motivato del Sindaco, il responsabile dell'ufficio che ritarda od omette di compiere un atto di sua competenza.
Il Segretario nell'ambito delle proprie competenze adotta anche atti aventi rilievo esterno.
Il Segretario per garantire l'economicità, l'efficacia e la legittimità dell'azione amministrativa, di norma indice conferenze dei responsabili degli uffici.


Art. 30 - Attribuzioni di direzione e coordinamento

Il Segretario Comunale dirige e controlla gli uffici e il personale e ne coordina le attività.
Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale preposto alla direzione degli uffici con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.


Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia

Il Segretario partecipa alle sedute di Consiglio e di Giunta; può partecipare, se richiesto dai presidenti, alle sedute delle commissioni e degli altri organismi in qualità di esperto.
Riceve le richieste formulate da un quinto dei Consiglieri, con atto scritto e motivato con l'indicazione delle norme violate, dell'invio delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio da sottoporre ai sensi della normativa vigente ex. L. 127/97 al controllo dell'Organo Regionale di Controllo, in assenza dell'istituzione del difensore civico.


TITOLO III

SERVIZI

Art. 32 - Forme di gestione

Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto: produzione di beni, attività rivolte a realizzare fini sociali e attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. La legge stabilisce quali servizi possano essere gestiti dal Comune con diritto di privativa.
La forma di gestione per ciascun servizio viene effettuata sulla base delle leggi e di una valutazione complessiva che deve tenere conto dei seguenti parametri:


1) costi - benefici;
2) controllo;
3) tutela degli utenti.
Nell'ipotesi di azienda speciale istituita dal Consiglio Comunale per gestione di servizi produttivi, lo stesso organo ne disciplina con apposito regolamento l'ordinamento e la gestione.
Servizi pubblici possono essere gestiti anche attraverso apposite convenzioni con associazioni o gruppi presenti nel paese, a condizione che vengano rispettate le norme che disciplinano le modalità di scelta del contraente.
Le apposite convenzioni devono regolare l'affidamento dei servizi stessi garantendo la fruizione a tutti i cittadini a condizioni paritarie.
Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio Comunale e devono essere precedute dall'approvazione di un capitolato che deve essere reso pubblico e sulla base del quale si procede ad analisi comparativa delle offerte pervenute.


Art. 33 - Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.


Art. 34 - Azienda speciale

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali o la partecipazione a società per azioni, per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'azienda speciale e i consiglieri di spettanza comunale delle società per azioni sono nominati dal Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, con il rispetto della rappresentanza delle minoranze.
La partecipazione a società miste o la costituzione di azienda speciale e' deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 35 - Istituzione

Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi pubblici che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il regolamento determina, altresì:
1. la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione;
2. le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, finalizzata al perseguimento dell’efficacia e dell’economicità con l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria;
3. l'ordinamento finanziario e contabile;
4. le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.


Art. 36 - Consigli di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
La composizione di tali organi deve garantire la rappresentanza dei gruppi elettivi nel rispetto della proporzionalità.
Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 37 - Presidente

Il presidente, nominato dal Sindaco, rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.


Art. 38 - Nomina e revoca

Gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, con provvedimento motivato, dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.


Art. 39 - Gestioni associate dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e soggetti privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalle legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Il Comune persegue inoltre lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altri soggetti per la gestione associata di attività e servizi finalizzati alla realizzazione di obiettivi comuni.
SOCIETA’ PER AZIONI – Il Consiglio Comunale può promuovere, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, la costituzione di società per azioni per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante consistenza che richiedano investimenti finanziari notevoli ed organizzazione imprenditoriale.
CONCESSIONI A TERZI – Il Consiglio Comunale quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi; la concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti e la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza; le procedure di gara della concessione di servizi rispettano i criteri, preventivamente stabiliti dal Consiglio Comunale, che assicurino la partecipazione di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l’Ente.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 40 - Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente anche con la collaborazione del personale preposto.

Art. 41 - Revisore dei conti

Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dall’art. 102 del D. Lgs. 25.02.1995 n. 77.
Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà il diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Il revisore dei conti adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
E’ ammissibile solo la revoca per inadempienza.


Art. 42 - Controllo di gestione

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - FORME
ASSOCIATIVE E COLLABORATIVE

Art. 43 - Principi di cooperazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.


Art. 44 – Consorzi e convenzioni

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può deliberare a maggioranza assoluta la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala.
Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea consortile, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
Il Consiglio Comunale approva la convenzione e lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio agli albi pretori degli enti contraenti.
Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi.

Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto con la stessa stabilito.


Art. 45 - Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano della attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
Il Sindaco con proprio atto formale definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto della funzione attribuita dallo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE –
ACCESSO ED INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 46 - Partecipazione

I procedimenti di competenza dell'amministrazione comunale sono regolati dalla legge e sono improntati alla massima pubblicità.
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, comprese le forze politiche, culturali, economiche, religiose e sindacali, all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
Poiché ritiene che la partecipazione sia l'attuazione delle solidarietà, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Art. 47 - Consultazioni

L'amministrazione può attivare forme di consultazione su specifici problemi; il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.


Art. 48 - Istanze

Gli elettori, le forze politiche, culturali, economiche, religiose e sindacali, nonché le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti sull'attività dell'amministrazione.
La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 45 giorni dal Sindaco.
Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi e la forma di comunicazione della risposta, nonché l'adeguata misura di pubblicità dell'istanza.


Art. 49 - Petizioni

Gli elettori del Comune possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni determina le procedure della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.


Se il termine previsto non è rispettato, ciascun Consigliere può chiedere ragione al Sindaco del ritardo o provocare una discussione in Consiglio Comunale sul contenuto della petizione. Il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.


Art. 50 - Proposte

Numero 50 elettori del Comune possono avanzare proposte sia per l'adozione sia per la revoca di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.


Art. 51 - Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.


Art. 52 - Organismi di partecipazione

Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione di fondi e loro gestione.
Detti organismi previsti e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Alle associazioni e alle organizzazioni del volontariato possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, sia tecnico- professionale, organizzativo e di garanzia.


CONSULTE – Possono essere istituite Consulte, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione nell’amministrazione delle libere associazioni e dei cittadini.
Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi e potranno trattare più tematiche, purchè riconosciute utili ed approvate dal Consiglio Comunale.
Le Consulte sono elette ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite da apposito regolamento delle singole Consulte, approvato dal Consiglio Comunale.
FORUM DEI CITTADINI – Il Comune promuove quale organismo di partecipazione il forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela di diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.


Art. 53 – Referendum

Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.
Non possono essere indetti referendum: sulla revisione dello Statuto, in materia di tributi locali e di tariffe, sul Piano Regolatore Generale, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo biennio.
I referendum sono indetti su richiesta presentata da almeno il 20% dei cittadini elettori.
La richiesta, contenente il testo da sottoporre a consultazione, viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica della regolarità condotta, in via preliminare, da parte delle segreteria comunale e in via sostanziale, da un Comitato di Garanti, formato da tre esperti in materia amministrativa, nominato dalla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.
Sono ammessi referendum nelle forme di cui al presente articolo anche in relazione ad atti, pareri e provvedimenti espressi dal comune nell’ambito di procedimenti promossi da altri enti.
Sono ammessi referendum consultivi e propositivi in relazione ad atti di pianificazione attuativa, nonché con riferimento all’individuazione di eventuali zone di rilievo o salvaguardia ambientale.
Il referendum non può essere ripetuto, sulla medesima materia, se non siano trascorsi almeno cinque anni.

Art. 54 – Effetti del referendum

Nel caso in cui non partecipi alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, il referendum non produce effetti e la relativa proposta, sia essa consultiva, propositiva o abrogativa, non viene presa in considerazione dal Consiglio Comunale.
Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
In caso di indicazioni referendarie, ad esclusione del referendum abrogativo, regolarmente espresse, il mancato recepimento delle stesse deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.


Art. 55 - Diritto d'accesso agli atti, documenti amministrativi e relativi allegati

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e di soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione.


Art. 56 - Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
L'ente deve avvalersi dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio e può utilizzare anche mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. A tal fine è istituito un giornale periodico comunale, che oltre ad informare sull’attività dell’Amministrazione, fornisca strumenti che rendano più agevole la partecipazione del cittadino alla cosa pubblica.
La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritti di informazione.


Art. 57 - Elezione del Difensore Civico

Il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione locale è esercitato dal Difensore Civico. Il Comune può provvedere all’istituzione del Difensore Civico, anche mediante convenzione con altri Enti, previa elezione da parte di questi ultimi della stessa persona quale Difensore Civico.


Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
Entro trenta giorni dalla data fissata per l'elezione del Difensore Civico viene affisso pubblico avviso in cui si precisa il termine per la presentazione delle candidature a difensore civico e i requisiti richiesti.
L'argomento viene di regola posto all'ordine del giorno della seduta successiva a quella di elezione del Sindaco e della Giunta.
In seduta pubblica ed a scrutinio segreto il Consiglio vota i nominativi dei candidati le cui candidature siano giunte alla segreteria comunale entro il termine e che possiedono i requisiti fissati.
Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.
Viene eletto colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
Il Difensore prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e le regolamentazioni dettate dallo Statuto comunale e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".


Art. 58 - Incompatibilità e decadenza

La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica amministrativa.
Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle aziende sanitarie locali;
c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado, che siano amministratori, segretari e/o dipendenti del Comune;
f) chi è stato candidato in elezioni politiche o amministrative svoltesi nell'esercizio precedente.
Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di tre Consiglieri Comunali ed è votata nelle medesime forme dell'elezione. Essa può essere dichiarata esclusivamente per provata, grave inadempienza dei doveri d'ufficio previa audizione dell'interessato, con deliberazione motivata del Consiglio.


Art. 59 - Mezzi e prerogative

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale.
Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
Tutti i responsabili degli uffici o dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico, al fine di garantire efficacia ed effettività alla sua funzione.
Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità, in seguito a richiesta scritta e motivata di quattro Consiglieri entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale relative esclusivamente ad appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria nonché all'assunzione di personale comunale, piante organiche e relative variazioni.
Il Difensore Civico se constata che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune entro quindici giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo comunale non ritiene di modificare la delibera essa acquista efficacia, se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.


Art. 60 - Rapporti con il consiglio

Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio che ne discute nella seduta immediatamente successiva.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 61 - Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 250 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L’adozione delle due deliberazioni è contestuale: l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.
Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica, salvo diverse disposizioni di legge.
La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata finché dura in carica il Consiglio Comunale che l’ha respinta.


Art. 62 - Regolamenti

Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto e può emanare regolamenti anche in tutte le altre materia di competenza comunale.
L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 del presente Statuto.
Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio e seguono l'iter procedurale sulla pubblicazione della deliberazione con la quale sono stati adottati.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 63 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso.


Art. 64 - Norme finali

Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
Dopo l'entrata in vigore, il presente Statuto viene depositato presso la segreteria comunale ed ogni cittadino potrà richiederne copia.

APPENDICE

NORMATIVE E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

NORMATIVE

- LEGGE 8.6.1990 N. 142
- LEGGE 7.8.1990 N. 241
- LEGGE 25.3.1993 N. 81
- LEGGE 15.10.1993 N. 415
- D. LGS. N. 77 DEL 25.2.1995
- LEGGE 15.5.1997 N. 127
- LEGGE 3.8.99 N. 265

REGOLAMENTI

- REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI

- REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L. 241/90 E 142/90

- REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI, ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI

- REGOLAMENTO DI CONTABILITA'