IMU

Servizio attivo

servizio informativo per l' Imposta Municipale Unica

Prenotazione online

A chi è rivolto

Utenti che hanno necessità di usufruire dei servizi relativamente all'IMU

Chi può presentare

Qualunque tipologia di utenza

Descrizione

Il Decreto ministeriale e le istruzioni alla compilazione del modello, stabiliscono che la dichiarazione IMU va presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili

Soggetti tenuti al pagamento

I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sono:

  1.     il proprietario d’immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  2.     il genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice ed assegnatario della casa familiare;
  3.     il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  4.     il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
  5.     l’assegnatario di alloggio, a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di enti o agenzie di edilizia residenziale pubblica, a decorrere dalla data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto;
  6.     il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a decorrere dalla data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto;
  7.     il chiamato all’eredità, fin dal momento dell’apertura della successione, in caso di accettazione dell’eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all’osservanza degli adempimenti tributari;
  8.     la società proprietaria degli immobili, in caso di multiproprietà azionaria; i comproprietari, in ragione della quota di possesso, in caso di multiproprietà non azionaria.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso (per periodi superiori a 15 giorni si calcola 1 mese intero).

Immobili esenti

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di attività agricole appartenenti alla Cat. D/10 nonchè per gli immobili ad uso abitativo, adibiti ad alloggio dei dipendenti, dotati del requisito di ruralità attribuito dall'Agenzia del Territorio;
- Terreni agricoli;
- Immobili di proprietà di enti pubblici utilizzati per fini istituzionali;
- Fabbricati destinati a usi culturali;
- Fabbricati destinati all'esercizio del culto o ad attività di associazioni con finalità prive di lucro.

Abitazione principale e pertinenze

L'abitazione principale è l'unica unità immobiliare in cui il soggetto passivo risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dal pagamento dell'IMU, tranne quelle accatastate in categoria A1/A8/A9.

All'abitazione principale può essere associata una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

    C/2 (magazzini e locali di deposito);
    C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);
    C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale e possedute, anche in parte, dallo stesso soggetto passivo che possiede l’abitazione principale.

Normativa di riferimento

    D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
    D.Lgs. n. 23/2011;
    D.Lgs. n. 504/1992, limitatamente alle norme compatibili;

 

Come fare

Per usufruire dei servizi occorre recarsi allo sportello dell'Ufficio Tributi in orario di apertura al pubblico, oppure su appuntamento da chiedere online tramite l'agenda "prenotazioni"

Può anche essere inviata una email o telefonare ai contatti sotto indicati

Le informazioni possono essere fornite solo ai diretti interessati

Cosa serve

si consiglia di presentarsi allo sportello ai contatti sotto indicati con documento di riconoscimento

Cosa si ottiene

Presso l'ufficio di ottengono informazioni sul calcolo e sulle modalità di versamento dell'IMU

Tempi e scadenze

L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.

Pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno prossimo.
Per le dichiarazioni IMU da presentarsi nell’anno 2022 e relative all’anno d’imposta 2021, il termine per la loro presentazione è stato differito al 31/12/2022 dall’articolo 35, comma 4, d.l. n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022, e, successivamente, al 30/06/2023 dall’articolo 3, comma 1, d.l. n. 198/2022.

Da quanto sopra riportato, emerge che entro la data del 30/06/2023 dovranno essere presentate le dichiarazioni IMU, se dovute, relative agli anni d’imposta 2021 e 2022.

Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/07/2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi da utilizzare per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021 e successivi, nonché le relative istruzioni alle quali si rimanda per la regolamentazione degli obblighi dichiarativi da parte dei soggetti passivi d’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI.

Di seguito alcuni casi frequenti di variazioni per i quali è dovuta la dichiarazione IMU (per un elenco più esaustivo si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU):

  • un terreno agricolo è divenuto edificabile, o viceversa, in corso d’anno;
  • un’area edificabile ha mutato il proprio valore imponibile in corso d’anno oppure rispetto all’anno precedente;
  • un fabbricato è stato sottoposto ad interventi di recupero edilizio come definiti dall’articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019, e, pertanto, la base imponibile va determinata in ragione del valore dell’area edificabile;
  • si è costituito un diritto di abitazione su un alloggio, e pertinenze, a seguito di decesso del coniuge (art. 540, codice civile);
  • si è acquisito o si è perso il diritto ad un beneficio (riduzione, esenzione);
  • si deve attribuire la qualifica di abitazione principale ad uno degli alloggi posseduti da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel medesimo comune o in comuni diversi;
  • la soggettività passiva d’imposta è attribuita al locatario finanziario nel caso di leasing immobiliare, oppure cessa la soggettività passiva in capo al locatario finanziario a causa del recesso contrattuale anticipato;
  • sono state applicate le agevolazioni (esenzioni) vigenti durante il periodo epidemiologico emergenziale da Covid;
  • in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Di seguito alcuni casi frequenti di variazioni per i quali NON è dovuta la dichiarazione IMU (per un elenco più esaustivo si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU):

  • cambio di residenza anagrafica e dimora abituale in forza della quale una alloggio assume o perde il diritto alla qualifica di abitazione principale, in quanto le informazioni sono direttamente assunte dall’Ufficio presso l’anagrafe della popolazione residente;
  • acquisto o vendita di un terreno avente natura agricola;
  • acquisito o vendita di un fabbricato regolarmente iscritto in catasto;
  • variazione della rendita catastale per intervenuta rettifica da parte dell’Agenzia delle entrare rispetto ad una rendita precedentemente proposta con procedura Docfa.

Quanto costa

Nessun c'è nessun costo da sostenere per il servizio di informazioni fornito

Ad esito dell'accesso può essere ottenuto dall'ufficio il valore dell'imposta annuale da versare utilizzando il Modello F24 entro le seguenti scadenze:
16 giugno per la rata di acconto / unico versamento, e il 16 dicembre rata a saldo

Procedure collegate all'esito

Vengono ottenute tutte le informazioni necessarie per la compilazione e l'invio della dichiarazione annuale, e al personale addetto può essere direttamente consegnata la dichiarazione compilata

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Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

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Ulteriori informazioni

Casi Particolari

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato potranno effettuare per gli immobili posseduti in Italia il pagamento anche dall'estero secondo le modalità di pagamento indicate nella Circolare IMU n. 3/DF del 18/05/2012 ed illustrate nel relativo comunicato stampa ministeriale del 31/05/2012.

Copertura geografica

Nessun limite alla copertura geografica

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il Mar 15 Aprile, 2025 1:40 pm